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SKBF-CSRE Bildungsbericht 2014 IT

43 Rapporto sul sistema educativo svizzero | 2014 Scuola dell’obbligo  Sviluppo del sistema educativo a livello nazionale 5% frequenta invece un istituto privato. La vicinanza al luogo di residenza e l’adeguamento alle esigenze locali sono da considerarsi punti positivi tra i vari aspetti della decentralizzazione, d’altro canto emergono anche questioni circa la comparabilità, la mobilità e l’equità. La Costituzione federale obbliga pertanto i cantoni, nel quadro degli «articoli sulla formazione» approvati nel 2006, a provvedere a un’armonizzazione dei valori di riferimento centrali quali l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiet­ tivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi (art. 62 cpv. 4 Cost.). Il concordato HarmoS Mediante l’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola dell’ob­ bligo (concordato HarmoS), nel 2007 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha espresso la volontà di met­ tere in atto le disposizioni costituzionali summenzionate. Dal punto di vista strutturale, il concordato prevede una durata unitaria della scuola dell’ob­ bligo. Gli allievi iniziano la scuola con il compimento dei 4 anni (il giorno di riferimento è il 31 luglio); la scuola dell’obbligo comincia con un livello elementare di otto anni (compreso il livello prescolastico o il ciclo di entrata) e un livello secondario I di tre anni, per un totale di 11 anni. Il concordato de­ finisce in forma generale gli obiettivi della scuola dell’obbligo, disciplina l’i­ nizio dell’insegnamento delle lingue straniere e stabilisce misure organizza­ tive quali blocchi orari e strutture diurne. Al fine di armonizzare gli obiettivi formativi il concordato si adegua ai piani di studio delle regioni linguistiche; si adatta inoltre ai mezzi didattici e agli strumenti di valutazione coordinati a livello delle regioni linguistiche. In applicazione dell’articolo 4 del concorda­ to sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, i Cantoni concordatari cooperano fra loro e con la Confederazione nell’ambito di un monitoraggio sistematico, continuo e su basi scientifiche valutando regolarmente gli svi­ luppi e le prestazioni della scuola dell’obbligo. La verifica del raggiungimento degli standard nazionali di formazione è parte integrante della valutazione. L’adesione al concordato HarmoS soggiace a decreti parlamentari e di nor­ ma al referendum facoltativo. Il concordato è entrato in vigore nell’agosto del 2009, dopo l’adesione di dieci cantoni. Il termine di sei anni stabilito nel concordato per l’applicazione nei cantoni interessati scade il 31 luglio 2015. Nel 2012 i cantoni che avevano aderito al concordato erano 15, sette avevano rifiutato l’adesione, mentre quattro non hanno ancora preso una decisione in merito ( grafico 28 ). I 15 cantoni aderenti all’accordo (tra cui tutti i cantoni francofoni, bilingue e il Canton Ticino) rappresentano il 76% della popola­ zione residente in Svizzera (procedure di adesione del concordato HarmoS, stato 26 settembre 2010). Simultaneamente all’entrata in vigore del concor­ dato, nel 2009 i cantoni della Svizzera francese hanno varato la «Convention scolaire romande», un accordo per l’applicazione di HarmoS. L’accordo ri­ prende le disposizioni di HarmoS approfondendo diversi punti (CIIP, 2007). 28  Stato delle procedure di adesione al concordato HarmoS in data 1° gennaio 2013 Dati: CDPE   adesione approvata   adesione rifiutata   adesione ancora incerta

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