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SKBF-CSRE Bildungsbericht 2014 IT

45 Rapporto sul sistema educativo svizzero | 2014 Scuola dell’obbligo  Sviluppo del sistema educativo a livello nazionale 29  Scopo di applicazione degli standard nazionali di formazione Fonte: CDPE, 2011 Competenze di base da acquisire in 4 settori disciplinari entro la fine del 4°, dell'8° e dell'11° anno scolastico Per i responsabili dello sviluppo dei piani di studio; materiale didattico e strumenti di valutazione ... all’attenzione dei docenti Materiale didattico Piani di studio Punto della situazione di ogni singolo allievo Per i responsabili del monitoraggio dell’educazione ... quale base per lo sviluppo dei test di riferimento impiegati per la valutazione del sistema. La verifica viene effettuata mediante campioni rappresentativi. Per quel che concerne le lingue straniere, il concordato HarmoS riprende la strategia nazionale per lo sviluppo dell’insegnamento delle lingue approva­ ta dalla CDPE nel 2004, che trova corrispondenza nella legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità lin­ guistiche, che promuove la cura alla lingua d’insegnamento a tutti i livelli, il plurilinguismo e l’acquisizione di competenze linguistiche in almeno una se­ conda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera entro la fine della scuola dell’obbligo (art. 15 LLing). HarmoS stabilisce che la prima lingua straniera venga insegnata al più tardi a partire dal 5° anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 7°anno (secondo il metodo di calcolo di HarmoS); una del­ le due lingue straniere è una seconda lingua nazionale, mentre l’altra è l’in­ glese. Inoltre deve essere proposta un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale. L’ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato a livello regionale. Queste disposizioni sono state adeguate alle condizioni regionali e sono applicate o decise in tutti e 15 i cantoni aderenti come pure in altri otto cantoni. Il concordato sulla pedagogia speciale Al fine di coordinare il trasferimento dei compiti e degli oneri della pedagogia speciale alla responsabilità professionale, giuridica e finanziaria dei cantoni, nell’ottobre del 2007 la CDPE ha approvato l’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale, entrato in vigore all’ini­ zio del 2011 dopo l’adesione di dieci cantoni. A prescindere dall’adesione al concordato, tutti i cantoni devono elaborare delle disposizioni vincolanti per il settore della pedagogia speciale e tenere in considerazione l’orientamento della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), promuovendo, dove possibile, l’integrazione dei giovani disabili mediante forme di scolarizzazione adeguate. Queste dis­ posizioni non rispettano soltanto il principio delle pari opportunità, ma si rifanno in particolare a risultati di ricerca, secondo cui il sostegno integrativo avrebbe un effetto positivo sullo sviluppo scolastico, sociale e professionale dell’allievo (Bless, 2007; Joller-Graf & Tanner, 2011; Klemm, 2009b; Eckhart, Haeberlin, Sahli Lozano et al., 2011).

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