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SKBF-CSRE Bildungsbericht 2014 IT

7 Rapporto sul sistema educativo svizzero | 2014 Prefazione dei committenti    (DFE)1 – e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). All’insegna del federalismo cooperativo i due livelli, fe­ derale e cantonale, hanno concordato per la prima volta obiettivi comuni di politica della formazione da conseguire entro il decennio e stanno introdu­ cendo misure specifiche nell’ambito delle rispettive competenze. Obiettivi comuni di politica della formazione – Nel settore della scuola dell’obbligo si realizza l’uniformazione dell’età d’ini­zio della scolarità, della durata dell’obbligo scolastico e di ciascun li- vello formativo e delle transizioni da un livello all’altro nonché l’armoniz- zazione degli obiettivi. I Cantoni realizzeranno questo obiettivo nel quadro del concordato Har­ moS e nel 2015 redigeranno un rapporto sull’armonizzazione della scola­ rità obbligatoria a livello cantonale. – Il95percentodeigiovanidi25annipossiedeuntitolodellivellosecondarioII. In quest’ambito occorre ancora intervenire, soprattutto a sostegno di quei giovani che hanno compiuto una parte del percorso formativo all’estero. – Rimane assicurato a lungo termine l’accesso all’università senza esame d’ammissione con la maturità liceale. Il rapporto sul sistema educativo svizzero del 2010 evidenziava ancora, in determinati casi, lacune nella preparazione dei maturandi. – I titoli della formazione professionale superiore sono comparabili a livello internazionale. Garantendo la comparabilità dei titoli della formazione professionale su­ periore a livello nazionale e internazionale la Confederazione e i Canto­ ni si impegnano affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società (art. 61a cpv. 3 Cost.). – La carriera nelle scuole universitarie acquista maggiore e durevole attrat- tiva per i giovani ricercatori. Le scuole universitarie svizzere fanno fatica a reperire nuove leve in am­ bito scientifico. – La validazione degli apprendimenti acquisiti e il loro riconoscimento ai fini del conseguimento di un titolo formale sono ormai consolidati in tutto il sistema formativo. Le competenze acquisite in vari modi devono poter essere messe a frut­ to per ottenere una formazione formale tramite il riconoscimento delle attività di apprendimento non formali. Inoltre, Confederazione e Cantoni hanno deciso di intensificare gli sforzi di coordinamento e la collaborazione in vista delle nuove sfide da affrontare. 1  Dal 1° gennaio 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

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